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Nota Pubblica Istruzione 20.02.2007, prot. n. 2977

Art. 1, c. 1180. Legge finanziaria.

Si fa seguito alla nota n. 1843 del 1° febbraio 2007 riguardante l'oggetto, per segnalare che, con la C.M. n. prot. 13/Segr/0004746 del 14 febbraio 07, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha ritenuto opportuno, ad integrazione delle disposizioni già emanate, fornire ulteriori chiarimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

In tale circolare, pur ribadendo l'obbligatorietà di tutti gli adempimenti già indicati nella precedente nota n. 13/Segr/0000440 del 4 gennaio 2007, vengono, peraltro, individuate alcune deroghe al limite temporale per adempiere all'obbligo di comunicazione delle assunzioni, che scade, normalmente, alle ore 24.00 del giorno precedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

In tale ambito, infatti, viene esplicitamente previsto il caso di conferimento di supplenze temporanee al personale docente e al personale ATA negli istituti scolastici pubblici, per cui l'instaurazione dei relativi rapporti di lavoro può essere comunicata anche successivamente al termine suddetto e, comunque, nel primo giorno utile.

Tale soluzione, che recepisce alcune osservazioni avanzate da questo Ministero sui possibili pregiudizi che potevano ostacolare l'attività amministrativa delle scuole in presenza di una applicazione troppo rigida delle disposizioni, sembra garantire le finalità della norma senza, tuttavia, gravare eccessivamente sulla funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, si pregano codeste Direzioni di voler dare massima diffusione alla presente nota, invitando, nel contempo, tutte le istituzioni scolastiche a comunicare, nel rispetto delle disposizioni citate, l'instaurazione dei contratti di lavoro per le supplenze temporanee, con la massima tempestività, ai Centri per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, con le modalità indicate nelle disposizioni di cui alle cit

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