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Nota Pubblica Istruzione 19.02.2007, prot. n. 101

Riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche.

Si fa seguito alla nota n. 1 del 3 gennaio 2007, di pari oggetto, per fornire - nelle more dell'emanazione del provvedimento di modifica al Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al Decreto n. 44/2001 - alcune indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, indicazioni rese necessarie dalle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), al comma 616.

Si ribadisce, anzitutto, che gli attuali Revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione restano confermati presso i medesimi ambiti scolastici territoriali ai quali sono stati assegnati con il provvedimento di nomina del competente Ufficio Scolastico Regionale; non dovrà, pertanto, effettuarsi la procedura di insediamento, con la redazione del relativo verbale.

Si precisa, altresì, che - non sussistendo più il collegio - i Revisori svolgono le loro funzioni in posizione paritetica.

Ai fini dell'espressione del parere sul programma annuale e sul conto consuntivo, i Revisori dei conti - che dovranno essere tempestivamente informati dalle istituzioni scolastiche della avvenuta predisposizione dei documenti contabili da sottoporre al loro esame - concorderanno le date nelle quali procedere agli adempimenti ad essi affidati.

Nel caso in cui uno dei due Revisori si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del documento di programmazione annuale nei tempi concordati, sarà cura del singolo revisore esprimere il parere su detto documento.

Il Consiglio di Istituto può adottare ugualmente la delibera di approvazione del programma annuale anche nel caso di visita congiunta nella quale uno dei due Revisori esprima parere contrario.

Per quanto riguarda il conto consuntivo, invece, q

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