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Nota Pubblica Istruzione 01.02.2007, prot. n. 1843

Art. 1 comma 1180 legge finanziaria.

Si fa riferimento alla disposizione inserita nella legge finanziaria, art. 1 comma 1180, che obbliga il datore di lavoro, pubblico e privato, a comunicare al Servizio competente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, nelle sue varie forme, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto stesso.

La norma, che ha una evidente ratio legata alla tutela del lavoratore nell'ambito della lotta al lavoro sommerso, alla trasparenza e correttezza del comportamento del datore di lavoro e al puntuale monitoraggio dei rapporti, sembra indirizzata principalmente al settore privato o a quello pubblico che si avvale di modalità di assunzione in assenza di procedure selettive.

Per quanto concerne il settore scolastico, il relativo rapporto si configura con caratteristiche di evidente tipicità, sia in relazione alle modalità di stipula, sia in relazione al contenuto del rapporto stesso (attività di insegnamento). Per i motivi suesposti questo Ministero ha già richiesto al competente Ministero del Lavoro di esaminare la possibilità di esonerare da tale adempimento le istituzioni scolastiche che instaurano tali rapporti. Si fa riserva di comunicare gli sviluppi della situazione e si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.

 

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