Legge 06.02.2007, n. 13
Capo IV - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modi
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