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D.M. Economia e Finanze 22.02.2007

Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica. (G.U. 02.03.2007, n. 51)

Art. 1 -

1. Alla tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1 il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile:

1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: euro 230,00;

2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 300,00;

3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: euro 155,00;

4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: euro 225,00;

5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): euro 125,00;

6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle i

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