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Direttiva Ministro Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 02.02.2007, n. 1

Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione.

Il legislatore è di recente nuovamente intervenuto in tema di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti dettando alcune specifiche disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali si aggiungono alle numerose previsioni sulla materia già contenute nell'ordinamento.

Al riguardo appare necessario richiamare l'insieme di tali disposizioni e le finalità che le sottendono, sottolineando, al contempo, gli obblighi che gravano sulle amministrazioni in relazione alla loro effettiva applicazione.

Preliminarmente, occorre ricordare come tutti gli interventi normativi in questione costituiscono esplicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (articolo 97 Costituzione), esclusività delle prestazioni dei pubblici dipendenti (articolo 98 Costituzione), obbligo di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione (articolo 54 Costituzione). Proprio in considerazione della loro particolare natura, tali disposizioni trovano applicazione in tutte le pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a darvi diretta applicazione o ad adeguare i propri ordinamenti.

L'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta la disciplina relativa alle incompatibilità, al cumulo di impieghi e di incarichi dei pubblici dipendenti. Tale disciplina conferma i particolari regimi, ivi richiamati, vigenti per quelle categorie di dipendenti il cui rapporto di lavoro è soggetto a norme pubblicistiche ed estende le disposizioni dettate sul tema, dal Testo Unico degli impiegati civili dello Stato a tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo citato.

Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha recentemente integrato l'articolo 53, modificando, in particolare, il comma 16 che ora prevede che "il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, rife

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