Direttiva Ministro dell'Interno 21.02.2007
Formula iniziale
Visto l'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo;
Vista la Convenzione dell'Aja del 29.5.1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
Visto l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all'estero, previa autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;
Visto l'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare;
Visti gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all'unità familiare e tutela dei minori) e gli articoli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Cons
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