C.M. Economia e Finanze 16.02.2007, n. 9
Art. 1, comma 11, della legge 27.12.2006, n. 296 - Modifiche alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L'art. 1, comma 11, della legge 27.12.2006, n. 296, ha introdotto dal 1° gennaio 2007 varie modifiche alla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, delle quali le più rilevanti riguardano:
- la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o un solo genitore, con almeno un figlio minore e in cui non siano presenti componenti inabili (art. 1, comma 11, lett. a);
- la rivalutazione del 15 per cento degli importi dell'assegno per il nucleo familiare per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli (art. 1, comma 11, lett. b);
- l'inclusione, nei nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti (art. 1, comma 11, lett. d);
- la previsione di un assegno aggiuntivo a favore dei nuclei con un solo genitore ed almeno 3 componenti oltre il genitore (art. 1, comma 11, Tabella 1);
- la previsione di una maggiorazione dell'importo dell'assegno per i nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore (art. 1, comma 11, Tabella 1).
Il citato art. 1, comma 11, stabilisce inoltre, alla lettera e), che potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Infine l'art. 1, comma 11, lette), ha fatto salvi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui alla legge 13.5.1988, n. 153, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 2008.
Per assicurare la corretta ed uniforme applicazione della nuova normativa si forniscono le seguenti indicazioni.
Nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con a
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