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Nota Pubblica Istruzione 05.12.2007, prot. n. 2491

Corsi di recupero e risorse finanziarie.

Continuano a pervenire numerosi quesiti che hanno per oggetto i finanziamenti alle scuole per i corsi di recupero e le attività di sostegno.

Al fine di delineare il quadro complessivo delle risorse e della loro finalizzazione, vengono richiamate, di seguito, le diverse fonti di finanziamento e i relativi importi in modo da rendere possibile una idonea programmazione delle attività da parte delle istituzioni scolastiche.

a.1 Fondo dell'Istituzione Scolastica per il 2007: la parte delle risorse provenienti degli ex IDEI ammonta complessivamente a 134 milioni di euro ripartiti tra le istituzioni scolastiche nella misura di 464,81 euro per ogni docente in organico di diritto. Tali risorse sono già presenti presso le scuole;

a.1.1 per il 2008 il CCNL 2006/2007 prevede che il 17% delle risorse del fondo dell'Istituzione scolastica sia ripartito in funzione degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado. Considerando lo stanziamento complessivo per il Fondo di Istituto, comprensivo degli incrementi previsti dall'art. 84 del CCNL citato, l'importo destinato alle scuole secondarie superiore, aggiuntivo rispetto ai parametri previsti per tutte le istituzione scolastiche, ammonta a circa 230 milioni di euro lordo Stato, corrispondenti ad una media di circa 1.000 euro per ogni docente in organico di diritto della scuola secondaria superiore.

a.2 Risorse provenienti dal fondo di cui al comma 634 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per un importo pari a 30 milioni di euro: tali risorse sono state già ripartite in relazione al numero di alunni iscritti alle scuole secondarie superiori, e del numero medio di debiti scolastici per ogni alunno promosso all'anno successivo nei diversi ordini di scuola; le relative rimesse sono già state effettuate e saranno esigibili nei prossimi giorni.

a.3. Risorse stanziate dall'art. 12

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