D.P.R. 29.12.2007, n. 275
1. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 44. - 1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: «Legge», nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge.
Art. 45. - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonchè, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.
2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE.
3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della Legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accom
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