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D.P.R. 21.12.2007, n. 260

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione. (G.U. 22.01.2008, n. 18)

Art. 5 - Dipartimento per l'istruzione

1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree:

definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, stato giuridico, economico e previdenziale del personale della scuola; definizione di indirizzi generali al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale;

ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica in raccordo con il Dipartimento per la programmazione; riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli costituenti, per il personale della scuola, qualifiche professionali rilasciati da altri Paesi; parità scolastica e scuole paritarie e non paritarie; status dello studente; contrasto della dispersione scolastica ed attività di orientamento; attività di comunicazione istituzionale, nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; rapporti con gli organismi istituzionali aventi attribuzioni in materia di comunicazione; criteri generali per l'organizzazione della rete scolastica nel rispetto delle competenze degli enti territoriali; rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari ivi compresa la formazione tecnica superiore, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali; indirizzi in materia di educazione degli adulti; edilizia scolastica e sicurezza per le competenze attribuite all'amministrazione scolastica; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5

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