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Legge 02.04.2007, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (Testo in vigore dal: 03.04.2007). (G.U. 02.04.2007, n. 77 - S.O. n. 91)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: "costi" è sostituita dalla seguente:

"prezzi"; le parole: "della telefonia mobile," sono sostituite dalle seguentì: "di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,"; dopo le parole: "del traffico telefonico" sono inserite le seguenti: "o del servizio"; la parola: ", nonché" è sostituita dalle seguenti: ". É altresì vietata" e dopo le parole:

"di utilizzo del traffico" sono inserite le seguenti: "o del servizio";

al secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore";

al terzo periodo, dopo le parole: "Gli operatori" sono inserite le seguenti: "di telefonia mobile";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato";

al comma 3:

al primo periodo, la parola: "trasferirlo" è sostituita dalle seguenti: "trasferire le utenze" e le parole: "da esigenze tecniche"" sono soppresse;

al secondo periodo, la parola: "articolo" è sostituita dalla seguente: "comma";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. L'Autorità per le garanzie

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