Legge 02.04.2007, n. 40
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: "costi" è sostituita dalla seguente:
"prezzi"; le parole: "della telefonia mobile," sono sostituite dalle seguentì: "di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,"; dopo le parole: "del traffico telefonico" sono inserite le seguenti: "o del servizio"; la parola: ", nonché" è sostituita dalle seguenti: ". É altresì vietata" e dopo le parole:
"di utilizzo del traffico" sono inserite le seguenti: "o del servizio";
al secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore";
al terzo periodo, dopo le parole: "Gli operatori" sono inserite le seguenti: "di telefonia mobile";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato";
al comma 3:
al primo periodo, la parola: "trasferirlo" è sostituita dalle seguenti: "trasferire le utenze" e le parole: "da esigenze tecniche"" sono soppresse;
al secondo periodo, la parola: "articolo" è sostituita dalla seguente: "comma";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. L'Autorità per le garanzie
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