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Circolare INPS 17.04.2007, n. 78

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, commi 1202 - 1210. Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Premessa

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha introdotto la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

La finalità espressa dalla norma è volta a promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei citati rapporti di collaborazione.

Premesso che deve quindi trattarsi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ancora in essere, per procedere alla predetta trasformazione è necessario porre in essere una serie di adempimenti previsti dal comma 1202 fino al comma 1210 dell'articolo 1 della citata legge.

1. Datori di lavoro ammessi alla procedura di stabilizzazione

L'accesso alla procedura di stabilizzazione è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.

In tal caso l'avvio della procedura determina la sospensione degli effetti di tali provvedimenti fino al completo assolvimento degli obblighi connessi al versamento del contributo straordinario integrativo di cui al successivo punto 4.

Il relativo accordo sindacale deve comprendere la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione è stata oggetto di accertamenti ispettivi (comma 1208).

2. Accordi aziendali

Il comma 1202 stabilisce che "... al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali - ovvero

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