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C.M. Agenzia delle Entrate 20.04.2007, n. 23

Ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all'Imposta sul reddito delle persone fisiche.

È stata segnalata alla scrivente l'opportunità di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef nelle ipotesi in cui il comune abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria per il 2007), con i commi da 142 a 144 dell'articolo 1 ha modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 3, del predetto d.lgs. n. 360, "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002."

Sempre nell'articolo 1, dopo il comma 3, è stato inserito, il comma 3-bis il quale prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura dell'acconto è stabilita nel 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di pubblicazione della delibera successiva al predetto termine, la misura dell'aliquota da appli

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