D.M. Pubblica Istruzione 06.08.2007.
Allegato - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziali dell'INVALSI (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196)
Visti gli artt.20 comma 1, e 21 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, - recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", (di seguito Codice), a norma dei quali i soggetti pubblici possono trattare dati sensibili e giudiziali solo se il trattamento è autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di interesse pubblico perseguite;
Viste le disposizioni di cui al secondo comma degli arti 20 e 21 del "Codice" le quali stabiliscono che, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dello stesso soggetto pubblico che ne effettua il trattamento, previa adozione di atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante;
Preso atto che la identificazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 22 del citato Codice, in base ai quali i soggetti pubblici effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari con modalità idonee a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, e sono tenuti:
1. a trattare i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le proprie finalità istituzionali che non possano essere adempiute con il ricorso a dati anonimi o personali di natura diversa, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati stessi rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
2. a prestare specifica attenzione
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