D.M. Economia e Finanze 02.08.2007, n. 149
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine alla tipologia di documentazione che lo Stato italian
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