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C.M. Economia e Finanze 06.08.2007, n. 28

Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni - Prime modalità applicative. (G.U. 17.08.2007, n. 190)

Premessa

L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l'articolo 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il citato articolo 48-bis, comma 1, dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il comma 2 del medesimo articolo 48-bis prevede che le modalità di attuazione delle suddette disposizioni sono adottate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Ciò premesso, nel far presente che a tutt'oggi detto regolamento non è stato ancora emanato, va tuttavia sottolineato che non sussistono dubbi circa l'immediata applicabilità delle disposizioni in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell'articolo 48-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 non può risultare condizionato dall'emanazione del menzionato regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere più efficace il dettato legislativo, di per sé già attuabile e cogente.

Sulla questione, infatti, è stato puntualmente osservato che quest'ultimo provvedimento di attuazione "non incide sull'an dell'applicazione, ma è deputato solo a specific

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