D.P.R. 18.09.2006, n. 282
1. Il Comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a quaranta e non inferiore a trenta, scelti fra gli esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nonché tra gli ufficiali superiori medici delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia di Stato a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato preferibilmente specialisti in medicina legale e delle assicurazioni. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche a ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.».
2. Il comma 8 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è sostituito dal seguente: «8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e si avvale di una segreteria costituita da un contingente di personale non superiore alle cento unità, appartenente all'Amministrazione dell'economia e delle finanze.».
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