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C.M. Economia e Finanze 15.09.2006, n. 35

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Articolo 29 "Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi".

L'art. 29 del decreto legge indicato in oggetto dispone che la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, con esclusione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per organi collegiali e altri organismi monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Le suddette amministrazioni sono tenute ad adottare con immediatezza, e comunque non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge di cui trattasi, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Inoltre, al fine di realizzare il contenimento delle suddette spese, le amministrazioni statali procedono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge al riordino degli organismi, anche mediante soppressione od accorpamento delle strutture, con le modalità e secondo i criteri prefissati dal comma 2 del predetto art. 29.

Le amministrazioni non statali (comma 3) provvedono al riordino degli organismi in argomento, entro lo stesso termine e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2 succitato, con atti di natura regolamentare, previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo ed all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista.

Gli organismi non individuati dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del suddetto art. 29, nei termini prefissati, sono soppressi.

Ciò premesso, al fine di realizzare il contenimento delle spese per organi collegiali e altri organismi monocratici, comunque denominati, operanti nelle amministrazioni pubbliche, e di monitorare l'attività di riorganizzazione dei suddetti organismi secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del più volte citato art. 29, in questa prima fase, le amministrazioni statali ed i revisori dei cont

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