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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo IV - Attività negoziale

Capo I - Acquisizione di beni e servizi

Art. 79 - Cauzione

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le ditte devono prestare idonea cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

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