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Regolamento INVALSI 10.10.2006

Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

Titolo II - Gestione finanziaria

Capo III - Entrate

Art. 27 - Riscossione delle entrate

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. Le entrate sono riscosse dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di cassa dell'Istituto, mediante reversali d'incasso.

3. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Istituto sono annotate in apposito registro tenuto a cura dell'economo e versate all'Istituto cassiere entro il quinto giorno dal loro arrivo, previa emissione della reversale d'incasso.

4. L'Istituto può introitare le entrate tramite il servizio dei conti correnti postali e i relativi importi devono affluire all'Istituto di credito di cui al primo comma. I trasferimenti sono disposti non oltre un mese dal loro introito.

5. È vietato disporre pagamenti di uscite con i fondi affluiti sui conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'Istituto.

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