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Provvedimento Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 05.10.2006, prot. n. 2635

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (G.U. 07.12.2006, n. 285)

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

Considerato che, in conformità con quanto previsto al punto 2.7 del citato accordo del 26 gennaio 2006, le regioni e province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo, riservandosi la possibilità di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-regioni per gli eventuali adeguamenti dell'accordo;

Considerato che, a tal fine le regioni, dopo aver acquisito numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che sono tenuti a dare attuazione a quanto contenuto nell'accordo, hanno fornito l'interpretazione univoca del testo al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto predisposto un documento di linee guida interpretative;

Visto il documento di linee guida interpretative elaborato dalle regioni, di cui la Conferenza delle regioni e province autonome ha preso atto nella seduta del 12 luglio 2006, pervenuto in data 14 luglio 2006 e diramato il 17 luglio, che attiene in particolare alle questioni relative al termine di attivazione dei corsi formativi, alla metodologia di insegnamento/apprendimento, alla certificazione, al riconoscimento dei crediti prof

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