Provvedimento Banca d'Italia 29.11.2006
Formula iniziale
Il Governatore della Banca d'Italia
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto l'art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
Visto l'art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, secondo il quale le banche e qualsiasi soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni di selezione ed erogazione al pubblico di banconote hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote ricevute che hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano contraffatte, nonché di trasmetterle immediatamente alle autorità nazionali competenti;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsità, che ha attuato la sopra menzionata disciplina comunitaria in tema di banconote false;
Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsità;
Visto il documento della Banca Centrale Europea del 16 dicembre 2004 «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali c
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