Provvedimento Banca d'Italia 29.11.2006
1. Per consentire il monitoraggio dell'attività di ricircolo delle banconote e di valutare la qualità dei biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:
a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;
b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro;
c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote;
d) dati sulle filiali ubicate in località remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate manualmente.
2. La Banca d'Italia definisce, con apposita comunicazione, il contenuto, le modalità e la periodicità di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonché di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest'ultima.
3. I dati forniti hanno carattere riservato, vengono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e possono essere pubblicati dalla Banca d'Italia solo in forma aggregata.
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