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Provvedimento Banca d'Italia 29.11.2006

Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante. (G.U. 09.12.2006, n. 286)

Art. 4 - Obblighi informativi degli intermediari

1. Per consentire il monitoraggio dell'attività di ricircolo delle banconote e di valutare la qualità dei biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;

b) dati statistici sul volume delle operazioni in contanti in euro;

c) informazioni sugli sportelli bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote;

d) dati sulle filiali ubicate in località remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro, ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere effettuate manualmente.

2. La Banca d'Italia definisce, con apposita comunicazione, il contenuto, le modalità e la periodicità di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonché di quelle ulteriori eventualmente richieste da quest'ultima.

3. I dati forniti hanno carattere riservato, vengono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e possono essere pubblicati dalla Banca d'Italia solo in forma aggregata.

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