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Provvedimento Banca d'Italia 29.11.2006

Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante. (G.U. 09.12.2006, n. 286)

Art. 2 - Principi

1. Gli intermediari devono assicurare che le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni di sportello siano effettuate da personale esperto, con l'osservanza dei criteri indicati all'art. 3, comma 4.

2. Le banconote sospette di falsità e quelle logore non possono essere rimesse in circolazione e devono essere consegnate alla Banca d'Italia.

3. Gli intermediari e le società di servizi sono tenuti ad effettuare le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad essere erogate al pubblico attraverso sportelli bancari automatici o apparecchiature di ricircolo secondo le prescrizioni del presente Provvedimento.

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