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Nota INPDAP 24.11.2006, n. 68

Recupero indebiti pensionistici in applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Come è noto, per verificare la sussistenza dei requisiti reddituali che condizionano sia la conservazione del diritto sia la determinazione dell'importo delle prestazioni richieste, questo Istituto, con deliberazione n. 141 del giorno 8 gennaio 2004 del Commissario straordinario, ha avviato l'operazione RED 2004, (cfr. circolare n. 1 del 16 gennaio 2004).

A coronamento di detta operazione, sono stati eseguiti ulteriori accertamenti nei confronti dei titolari sia di una pensione reversibile (sorta in data successiva al 17 agosto 1995) che di una diretta, entrambe erogate dall'Inpdap, e che non hanno ottemperato alla richiamata verifica reddituale.

Alla luce di quanto sopra, sulla rata di dicembre p.v si provvederà a rideterminare l'importo dei trattamenti pensionistici ai superstiti mentre il debito complessivo accertato sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di marzo 2007.

Di seguito, si illustrano i criteri con i quali si è proceduto a quantificare le somme indebitamente erogate e la conseguente riduzione dell'importo delle pensioni interessate.

Per la determinazione del debito e la riduzione del trattamento pensionistico ai superstiti, l'Istituto, attraverso un controllo interno, ha utilizzato i redditi derivanti dalle pensioni dirette Inpdap relativi ad un arco temporale 2003/2006 risultanti dalla banca dati pensioni integrati dai redditi derivanti da pensioni dirette segnalate dal casellario dei pensionati gestito dall'Inps.

Al fine di rendere trasparente l'operato di questo Istituto, le sedi provinciali/territoriali riceveranno dalla competente struttura di progetto per le applicazioni informatiche i tabulati contenenti i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative ai debiti accertati.

La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell'importo complessivo della p

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