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Ordinanza TAR Lazio - Sezione Terza Quater 15.03.2006, n. 1502

Premessa -

Visto il ricorso n. 810/2006 proposto da: (...) rappresentato e difeso da: (...) con domicilio eletto in (...) contro MIUR rappresentato e difeso da (...) domiciliataria ex lege in (...) presso la sua sede per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della circolare ministeriale n. 84/05 recante le linee guida per definizione e l'impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentato in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MIUR

Visti gli articoli 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642;

Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di consiglio del 15 marzo 2006 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla Legge per l'accoglimento della domanda cautelare, considerato che la precedente ordinanza di questo Tribunale (n. 741/06) ha valenza erga omnes anche per quanto attiene all'insegnamento della religione, che la nota impugnata con i motivi aggiunti utilizza una formula ambigua che consentirebbe di vanificare l'ordine di questo Giudice; che, pertanto deve essere chiarito come il riferimento all'art. 309 del T.U. non consenta di ritenere che si possa continuare a redigere la parte del "portfolio" relativa alla religione, già sospesa da questo Tribunale;

P.Q.M

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio de

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