D.M. Infrastrutture e Trasporti 23.03.2006
Formula iniziale
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Visti la legge 29 luglio 1949, n. 717, recante «Norme per l'arte negli edifici pubblici», modificata ed integrata dalle leggi 3 marzo 1960, n. 328 e 8 ottobre 1997, n. 352, nonché l'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ed il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge 19 febbraio 1979, n. 54 che hanno modificato l'ambito di applicazione della legge stessa;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, Regolamento attuativo della legge quadro in materia di lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e principi del Trattato CE;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e ad essi spettano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
Considerato che il miglioramento della qualità dell'edilizia pubblica attraverso l'apporto dell'intervento artistico e la promozione di quest'ultimo costituiscono finalità preminenti della normativa in materia di arte negli edifici pubblici ed appaiono di viva attualità, pur nel contesto di una disciplina e di un sistema degli appalti di lavori pubblici profondamente mutati;
Considerato che detta normativa, inserendosi nell'alveo della cultura italiana, ha dato vigore al sodalizio fra le arti e l'architettura ed ha concretamente favorito la produzione di arte contemporanea, obiettivi e valori da preservare ed incrementare;
Considerato che, per il conseguimento di dette finalità, si rende opportuno promuovere un'applicazione più puntuale ed omogenea della normativa stessa, secondo criteri u
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.