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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 3 - Agevolazioni all'impiego

1. La partecipazione alle attività di istruzione e di formazione svolte nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1 del presente decreto, permette l'acquisizione delle attestazioni previste dagli ordinamenti regionali con certificazione delle competenze maturate, ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art. 34, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti pilota sperimentali dell'istituto di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle liste, di cui al comma 1 del presente articolo.

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