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D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22.03.2006

Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari. (G.U. 11.07.2006, n. 159)

Art. 10 - Verifica

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la programmazione ed il coordinamento dell'attività di verifica dei programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a conclusione delle attività, onde valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma.

2. L'attività di verifica di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle regioni e province autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con il Ministero degli affari esteri.

3. Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui al citato art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

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