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C.M. Economia e Finanze 13.03.2006, n. 12

Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. - Art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) (All. A), cosi come sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Norme di razionalizzazione della finanza pubblica), ha sancito il divieto del rinnovo tacito dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni per le forniture di beni e servizi, consentendo solamente la facoltà, entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, di procedere al rinnovo solo dopo aver accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

L'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004) (All. B), ha soppresso, tra l'altro, l'ultima parte dell'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 537/93, relativa alla facoltà di procedere al rinnovo contrattuale, prevedendo altresì la possibilità di una proroga temporanea, fino ad un massimo di sei mesi, subordinata al sussistere di determinate condizioni, così come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 23 della stessa legge n. 62/2005 (quali, ad esempio, contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi antecedenti).

Da ultimo, il Consiglio di Stato (Sezione I, 12 ottobre 2005, n. 3260/2005) (All. C), udito in merito ad una richiesta di parere circa la sussistenza della facoltà di rinnovo per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di "servizi analoghi" gia affidati allo stesso prestatore, ha espresso l'avviso di non ritenere sufficientemente supportata una linea interpretativa in favore della tesi di una facoltà di rinnovo dei contratti in tali casi e, pertanto, senza l'avvio di apposite procedure concorsuali.

Premesso che, con il parere in discorso, viene compiutamente definito sia il rinnovo (intendendosi con tale accezione la conferma delle preesistenti condizioni contrattuali e dello stesso fornitore per un ul

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