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Sentenza Corte Costituzionale 03.05.2006, n. 190

(Stralcio)

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del d.l. 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 dlgs 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e istituti d'arte.

Dinanzi al Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni docenti - inseriti nella graduatoria provinciale "B" di Lecce relativa agli incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 - per l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti, mediante l'annotazione accanto al loro nominativo delle sigle "N" (Invalido civile) ed "M" (Orfano o vedovo di guerra, per servizio o per lavoro), il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-bis suddetto.

Il giudice premette che i ricorrenti, asserendo di essere pregiudicati dal riconoscimento della riserva ai concorrenti che occupavano un posto deteriore in graduatoria, avevano chiesto l'annullamento della graduatoria per violazione dell'art. 8-bis, interpretando la norma nel senso che essa presuppone la disoccupazione dei soggetti facenti parte

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