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Circolare Corte dei Conti 17.05.2006, prot. n. 114521

Spese di giustizia - pagamenti indebiti rilevati nell'ambito dell'attività ispettiva.

Esaminata la nota n. 332/04 del marzo u.s., questa Procura Generale condivide integralmente gli argomenti e l'avviso di codesto Dipartimento riguardo alla ravvisata necessità che la mancata rifusione - da parte del funzionario "responsabile della spesa che dispose i pagamenti irregolari" sia oggetto, quanto più tempestivamente possibile, di denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Ed invero, oltre alle argomentazioni formulate a sostengo dell'avviso di codesto Dipartimento va considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 20/94 e successive modificazioni, "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta". Il che comporta, quando la denuncia di danno contabile fosse secondo l'opinione dell'Ispettorato Generale di codesto Ministero, effettivamente inviata al momento della constatazione d'incapiente recupero forzoso attivato a seguito degli accertamenti condotti dal suddetto Ispettorato, il virtuale compimento del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile. Giova, infatti, precisare che l'orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti è nel senso che il corso della summenzionata prescrizione inizia a decorrere non da quando la "notitia damni" sia pervenuta alla Procura regionale, ma da quando la stessa Amministrazione danneggiata abbia preso (o avrebbe potuto prendere conoscenza del comportamento dologo o colposo causativo d'ingiusto danno contabile. La stessa legge n. 20/94 (vedi infatti il c. 3 del citato art. 1) esige, d'altra parte, la massima sollecitudine dell'Amministrazione danneggiata quanto alla trasmissione delle denunzie di danno, stante che, in caso di prescrizione maturata "a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la

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