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Nota Pubblica Istruzione 21.07.2006, prot. n. 1392

Lavoratori socialmente utili con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole: Oneri contributivi INPS.

Com'è noto la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto appositi finanziamenti, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la prosecuzione delle attività contemplate dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000. Tra le citate attività rientrano anche quelle, di carattere amministrativo o tecnico, prestate da personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole, attualmente in regime di proroga anche a fronte della Direttiva 23 dicembre 2005, n. 92.

A favore di detto personale - a copertura degli oneri contributivi INPS ad essi facenti capo, pari ad 1/3 dell'intero importo - era stato, a suo tempo, riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 7, commi 1 e 6, del D.L.vo 28 febbraio 2000, ponendo tale percentuale a carico del Fondo per l'occupazione per tutta la durata dei relativi contratti, nel limite massimo complessivo pro capite di euro 9.296,22.

Ciò premesso - facendo anche seguito a quanto già comunicato con nota n. 756 del 6 aprile u. s. - nelle more dell'accertamento da parte degli Uffici che leggono per conoscenza, dell'eventuale permanenza del beneficio in questione, i Dirigenti scolastici presso i quali il personale interessato presta la propria attività avranno cura di versare integralmente i contributi INPS, ponendo a carico del lavoratore la suindicata quota di 1/3.

 

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