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D.P.R. 07.07.2006, n. 243

Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (G.U. 08.08.2006, n. 183)

Formula iniziale

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto-legge 4.2.2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2003, n. 56;

Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;

Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalità di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autoriz

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