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D.P.C.M. 14.07.2006

Competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca. (G.U. 05.09.2006, n. 206)

Art. 5 - Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, fino all'emanazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, del regolamento di cui all'art. 1, comma 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali e la Direzione generale per i sistemi informativi, del Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, lettera b), continuano a svolgere i loro compiti, anche per il Ministero dell'università e della ricerca. Le predette Direzioni generali continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2006, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

2. La predetta Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, continua altresì ad operare, fino all'emanazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, del regolamento di cui all'art. 1, comma 23 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

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