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D.P.C.M. 07.07.2006

Delega delle funzioni e dei poteri, demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai Ministri competenti per materia. (G.U. 14.07.2006, n. 162)

Formula iniziale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 8 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che, quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dalla medesima legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ove il conflitto abbia rilevanza nazionale o interregionale, invita le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperisce un tentativo di conciliazione e, se il tentativo non riesce, adotta con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio grave e imminente;

Visto il decreto in data 15 giugno 2006 con il quale è stata delegata al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 2 giugno 1998 e 25 novembre 1998, e successive integrazioni, al personale delle magistrature amministrativa e contabile e dell'Avvocatura dello Stato, al personale della carriera prefettizia e diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e delle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonché al personale di

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