Decreto legislativo 25.07.2006, n. 245
1. Alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), ai conservatori di musica e agli istituti musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Bolzano, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.
3. Gli atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei Conservatori in Istituti superiori degli studi musicali, l'istituzione di nuove istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad enti e privati con sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i titoli con valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dai regolamenti attuativi di cui al comma 1, sono adottati dalla Provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.
4. Ai fini di cui al comma 2 la Provincia autonoma di Bolzano verifica altresì l'adeguatezza delle risorse finanziarie, di docenza, di locali, di attrezzature e strumentazioni in conformità ai criteri elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, della cui collaborazione può avvalersi.
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