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Direttiva PCM 26.07.2006, n. 4

Articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (G.U. 09.10.2006, n. 235)

Si emana la presente direttiva, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze, relativa alla disciplina prevista dalla disposizione legislativa indicata in oggetto.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, inerente, fra l'altro, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attualmente in corso di conversione, prevede, all'art. 34, comma 1, che siano individuati i trattamenti accessori massimi da attribuire ai titolari di incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, attribuiti ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine la norma rinvia la determinazione dei criteri per tale individuazione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi con il concerto del Ministro per l'economia e le finanze.

 

2. Individuazione provvisoria dei trattamenti

La finalità della disposizione, come in essa espressamente chiarito, va ricercata nell'esigenza di stabilire principi di contenimento della spesa e, soprattutto, di uniformità e perequazione dei trattamenti economici accessori dei dipendenti in questione, pur nel rispetto dei principi posti dall'art. 24 del decreto legislativo citato. Essa, infatti, mira, tenendo conto dei profili organizzativi e dei contenuti delle funzioni svolte, ad evitare sostanziali ed eccessive differenze, spesso non sufficientemente motivate, proprio in considerazione della struttura e delle modalità di individuazione ed erogazione della retribuzione accessoria del personale con qualifica dirigenziale.

Pertanto nello stipulare i contratti individuali relativi ad incarichi di Segretario generale, di Capo dipartimento, di uffici generali di livello generale si dovrà definire il trattamento economico accessorio in misura tale da assicurare ai dirigenti un importo non superiore a quello in godimento ove confermati, ed un importo corrispondente alla graduazione dell'ufficio, operata sulla base delle disponibilità d

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