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Nota INPDAP 08.06.2006, n. 36

Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Benefici a favore dei lavoratori sordomuti e invalidi. Precisazioni in merito alla decorrenza del beneficio.

Sono pervenute richieste di chiarimenti circa la valenza della locuzione "riconoscimento dello stato di invalidità" di cui alla disposizione normativa in oggetto, laddove questo rappresenti il presupposto necessario per individuare il momento da cui far decorrere il citato beneficio. Al fine di consentire un'applicazione uniforme della normativa in questione su tutto il territorio nazionale e, per evitare disparità di trattamento dovute ai diversi tempi tecnici necessari alle singole Commissioni mediche per sottoporre a visita i richiedenti, si precisa che il riconoscimento dello stato di invalidità decorre, per i fini che qui interessano, dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione sanitaria competente all'accertamento. Di conseguenza, in caso di esito favorevole, il beneficio pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella condizione di invalido deve essere computato a partire da tale data. In tal senso vanno pertanto interpretate le indicazioni fornite sull'argomento con l'informativa n. 75 del 27 dicembre 2001. Le Sedi territoriali e provinciali potranno quindi riliquidare le partite di pensione liquidate con criterio difforme da quello di cui alla presente nota previa presentazione di apposita istanza da parte degli interessati.

 

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