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Nota Economia e Finanze 06.06.2006, prot. n. 73072

Riduzione orario settimanale del personale A.T.A. a 35 ore.

Dall'attività di vigilanza svolta sulle funzioni sindacali e di revisione presso le Istituzioni scolastiche è emersa la problematica afferente all'applicazione dell'art. 54 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003, che disciplina le modalità e le condizioni necessarie per l'adozione della riduzione dell'orario settimanale lavorativo a 35 ore del personale tecnico-amministrativo in servizio presso le scuole con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno tre giorni a settimana.

In ordine alla predetta fattispecie, si ritiene che la possibilità di usufruire delle 35 ore settimanali non può che essere limitata al solo personale effettivamente adibito a regimi di orario articolato su turni o coinvolto in sistemi di orario caratterizzati da significative oscillazioni degli orari individuali e che la riduzione di orario non vada, invece, estesa in forma generalizzata.

Parimenti la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettua un turno fisso o che solo sporadicamente effettua qualche rientro pomeridiano.

Preme, pertanto, sottolineare i connessi profili di responsabilità, in termini di possibile danno all'erario, che si potrebbero configurare qualora, in sede di contrattazione integrativa di sede, venisse stabilita l'applicazione del citato art. 54 del C.C.N.L./2003, in assenza dei necessari presupposti.

Si ritiene doveroso segnalare quanto sopra, considerata la delicatezza della questione e la portata generale che la problematica assume, rimettendo a codesta Amministrazione vigilante ogni valutazione in merito all'opportunità di fornire alle Istituzioni scolastiche un indirizzo univoco sull'argomento.

 

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