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D.M. Pubblica Istruzione 30.06.2006, n. 50

Assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l'a.s. 2006/2007.

Art. 2 - Personale docente ed educativo

2.1 - Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio.

2.2 - Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

2.3 - Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge n. 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.4 - Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.

2.5 - Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazi

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