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Legge 25.01.2006, n. 29

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (Testo in vigore dal: 23.02.2006). (G.U. 08.02.2006, n. 32 - S.O. n. 34)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

Art. 11 - Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

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