Legge 25.01.2006, n. 29
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonché proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;
b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, posson
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