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Decreto legge 10.01.2006, n. 4

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (G.U. 11.01.2006, n. 8)

Art. 5 - Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa italiana, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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