Decreto legge 10.01.2006, n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa. (G.U. 11.03.2006, n. 59)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività».
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