Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36
1. Alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva UE n. 1024/2019 all'interno delle categorie previste dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si applicano le seguenti disposizioni:
a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che:
1) gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva non prevedano per specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a disposizione gratuita, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva;
2) siano detenuti da biblioteche, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi;
3) siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7 per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva;
b) sono rese leggibili meccanicamente;
c) sono fornite mediante API;
d) sono fornite come download in blocco, se del caso.
2. L'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualità dei dati di cui al precedente comma 1, lettera a), in ambito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore geografico i dati ge
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