Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Lo scambio di documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.
2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o di altra pubblica amministrazione, si applicano le modalità di riutilizzo anche economico stabilite nel presente decreto 52 .
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