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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo VIII - Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 103 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). - Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.».

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