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Decreto legislativo 09.01.2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (G.U. 16.01.2006, n. 12 - S.O. n. 13/L)

Capo IV - Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 48 - Sostituzione dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). - Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.».

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